IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU

A partire dall’anno 2020, la Legge di Bilancio L. 27/12/2019 n. 160 ha stabilito delle importanti novità, prima fra tutte l’abolizione della IUC (Imposta Unica Comunale) tranne che per le componenti TARI e IMU. IMU e TASI sono state accorpate in un'unica imposta, pertanto viene formalmente soppressa la TASI mentre resta la cosiddetta “nuova IMU”.

Si ricordano le agevolazioni già presenti l’anno scorso previste con la nuova imposta:     
 

  • le abitazioni principali sono esenti purché non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall’IMU;
  • gli immobili locati a canone concordato (accordo territoriale del 25.9.2017 e successive integrazioni) godono della riduzione al 75% dell’aliquota IMU stabilita dal Comune.
  • gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta sono soggette ad aliquota ordinaria, salvo godere di una riduzione al 50% della base imponibile se rispettate determinate condizioni ovvero:
  1. il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);
  2. l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso (cat. A1/,A8/,A9);
  3. il comodato (anche verbale) deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.;
  4. il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
  5. per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia come detto oltre propria abitazione principale entrambi nello stesso comune;
  6. presentare il modello di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

IMU 2022:

L’IMU è dovuta in due rate, in acconto entro il 16 giugno 2022 e in saldo entro il 16 dicembre 2022 per tutti gli immobili ad esclusione delle seguenti tipologie:

  • abitazione principale e quelle ad essa equiparate, purché non classificate nelle categorie catastali A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
  • pertinenze dell’abitazione principale (massimo una per ogni tipologia con categoria catastale C/2, C/6, C/7);
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  • beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati).

per l’anno 2022, con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2022, sono state confermate le stesse aliquote e le detrazioni dell’anno precedente come sotto riportato:

Tipologia imponibile

Aliquote 2022

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,4 %
con detrazione €.200,00

Altri fabbricati (seconde case, pertinenze in eccesso, laboratori, fabbriche ecc.)

0,81%

Aree fabbricabili

0,81%

Terreni agricoli

0,81%

Immobili abitativi locati con regolare contratto

0,76%

Immobili abitativi concessi in comodato a parenti entro il terzo grado

0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole classificati nella categoria D/10

0,00%

Abitazione principale in Italia posseduta da cittadini iscritti all’AIRE e pensionati nello Stato estero di residenza con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero

0,00%

Informativa IMU 2022 stampabile

IMU 2021:

L’IMU è dovuta in due rate, in acconto entro il 16 giugno 2021 e in saldo entro il 16 dicembre 2021 per tutti gli immobili ad esclusione delle seguenti tipologie:

  • abitazione principale e quelle ad essa equiparate, purché non classificate nelle categorie catastali A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
  • pertinenze dell’abitazione principale (massimo una per ogni tipologia con categoria catastale C/2, C/6, C/7);
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.


per l’anno 2021, con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 14.04.2021, sono state confermate le stesse aliquote e le detrazioni dell’anno precedente come sotto riportato:


Tipologia imponibile


Aliquote 2021

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,4 %  con detrazione €.200,00

Altri fabbricati (seconde case, pertinenze in eccesso, laboratori, fabbriche ecc.)

0,81%

Aree fabbricabili

0,81%

Terreni agricoli

0,81%

Immobili abitativi locati con regolare contratto

0,76%

Immobili concessi in comodato a parenti entro il terzo grado

0,76%

Fabbricati rurali ad uso strumentale alle attività agricole classificati nella categoria D/10

0,00%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce)

0,00%

Abitazione principale in Italia posseduta da cittadini iscritti all’AIRE e pensionati nello Stato estero di residenza con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero

0,00%

 

IMU 2020:

L’IMU è dovuta, in acconto entro il 16 giugno 2020 e in saldo entro il 16 dicembre 2020 per tutti gli immobili ad esclusione delle seguenti tipologie:

  • abitazione principale e quelle ad essa equiparate, purché non classificate nelle categorie catastali A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);
  • pertinenze dell’abitazione principale (massimo una per ogni tipologia con categoria catastale C/2, C/6, C/7);
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.


per l’anno 2020 verranno confermate le stesse aliquote e le detrazioni dell’anno precedente come sotto riportato:


Tipologia imponibile


Aliquote 2020

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,4 %  con detrazione €.200,00

Altri fabbricati (seconde case, pertinenze in eccesso, laboratori, fabbriche ecc.)

0,81%

Aree fabbricabili

0,81%

Terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti)

0,81%

Immobili abitativi locati con regolare contratto, previa comunicazione scritta al Comune da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU con gli estremi dello stesso

0,76%

 

ANNO  2019

SCADENZA ACCONTO 17 GIUGNO 2019

SCADENZA SALDO 16 DICEMBRE 2019

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

componenti IMU e TASI

Per l’anno 2019 sono state confermate le novità introdotte con la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016)  e pertanto dal 1.1.2017:       

-           le abitazioni principali sono escluse dalla TASI purché non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-           i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti dall’IMU;

-           gli immobili locati a canone concordato godono della riduzione al 75% delle aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune.

-           gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo godere di una riduzione al 50% della base imponibile se rispettate determinate condizioni ovvero:

1.   il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);

2.   l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso(cat. A1/,A8/,A9);

3.   il comodato (anche verbale) deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.;

4.   il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;

5.   per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia come detto oltre propria abitazione principale entrambi nello stesso comune;

6.   presentare il modello di dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

IMU 2019:

L’IMU è dovuta, in acconto entro il 17 giugno 2019 e in saldo entro il 16 dicembre 2019 per tutti gli immobili ad esclusione delle seguenti tipologie:

-           abitazione principale e quelle ad essa equiparate, purché non classificate nelle categorie catastali A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

-           pertinenze dell’abitazione principale (massimo una per ogni tipologia con categoria catastale C/2, C/6, C/7);

-           fabbricati rurali strumentali;

-           fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, purché sia presentata al Comune apposita dichiarazione;

-           terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.


Anche per l’anno 2019 (delibera CC n. 9 del 26.3.2019) si confermano le aliquote e le detrazioni adottate per l’anno 2018 e precisamente:

Tipologia imponibileAliquote 2019
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze0,4 %
con detrazione €.200,00
Altri fabbricati (seconde case, pertinenze in eccesso, laboratori, fabbriche ecc.)0,81%
Terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti)0,81%
Terreni agricoli (non posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti)0,76%

L’unica novità per il 2019 è riportata dall’articolo 1, comma 1092 della legge di Bilancio 2019,  e riguarda l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.         

TASI 2019:

Si ricorda che dall’anno 2016 ai sensi comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015 l’abitazione principale e le relative pertinenze sono per legge escluse dalla TASI.

La TASI quindi a Pozzuolo del Friuli non è dovuta in quanto con delibera (delibera CC n. 9 del 26.3.2019) è stata deliberata l’aliquota zero per tutte le altre tipologie di immobili.

Si ricorda che l’Ufficio Tributi del Comune è a disposizione di tutti i contribuenti per fornire qualunque informazione in merito alle imposte comunali.

Le persone interessate possono recarsi presso la sede comunale negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e martedì dalle 15.00 alle 17.45) oppure inviare una mail (tributi@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it).

Verrà inviata ai contribuenti (persone fisiche residenti in Italia) il prospetto di calcolo IMU  ed il modello F24 precompilato e/o del calcolo IMU. L’invio non verrà effettuato per i possessori di aree fabbricabili e per le persone giuridiche che potranno comunque avvalersi della collaborazione dell’Ufficio Tributi.

Per informazioni rivolgersi a:

Claudio Renzini-Ufficio Tributi del Comune di Pozzuolo del Friuli
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e martedì dalle 15.00 alle 17.45
Tel. 0432-669016 int. 271 (digitare dopo risposta centralino)
Fax. 0432-66934
 

ANNO  2018

Informativa IMU/TASI 2018

SCADENZA ACCONTO 16 GIUGNO 2018

SCADENZA SALDO 16 DICEMBRE 2018

ANNO  2017

Informativa IMU/TASI 2017

SCADENZA ACCONTO 16 GIUGNO 2017

SCADENZA SALDO 16 DICEMBRE 2017

MODULI  PER SERVIZIO TARI DA PRODURSI AD A&T 2000

Inizio occupazione utenza domestica

Denuncia variazione utenza domestica

Denuncia cessazione utenza domestica

Denuncia inizio/variazione utenza non domestica